Si può fare surf in zona arancione? Facciamo il punto

Circola da tempo, e soprattutto sui giornali, un vero e proprio “falso mito” relativo ai Dpcm, in merito al presunto divieto di svolgere attività sportiva individuale al di fuori del territorio del proprio Comune, sia per quanto riguarda la zona arancione che la zona rossa. In realtà le cose stanno diversamente ed era tutto stato già scritto nel Dpcm del 3 novembre,  infine, è stato tutto chiarito meglio nell’ultimo aggiornamento delle Faq del governo.

Proviamo a fare il punto intanto in generale:

Una cosa è l’attività motoria, un’altra è l’attività sportiva individuale. Per semplificare, con la prima si intende la camminata semplice, il passeggiare andando a zonzo giusto per sgranchirsi le gambe. Alla seconda, invece, cioè all’attività sportiva in forma individuale, corrisponde piuttosto la corsa, ma anche ad esempio l’uso “sportivo” della bicicletta per compiere tragitti più o meno lunghi. In bici potete andare a comprare il pane e il latte, oppure fare il giro del lago di Garda, la prima sarebbe attività motoria, la seconda attività sportiva.

Il recente DPCM prevede:

  • è consentito svolgere attività sportiva all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per le altre attività (art.1, comma 9, lettera d);
  • è consentito lo svolgimento degli eventi e delle competizioni, di livello agonistico, riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra, ed organizzati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2, emanati dalle FSN, DSA ed EPS (art.1, comma 9, lettera e, primo capoverso);
  • sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, muniti di tessera agonistica, che partecipano agli eventi ed alle competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP, tale attività deve svolgersi a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2, emanati dalle FSN, DSA ed EPS (art.1, comma 9, lettera e, secondo capoverso);
  • è sospesa l’attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Ad eccezione dei centri che effettuino l’erogazione di prestazioni che rientrino nei livelli essenziali di assistenza, dei centri di riabilitazione, dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto, Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico (art.1, comma 9, lettera f, prima parte);
  • è consentito lo svolgimento, presso centri e circoli sportivi, pubblici o privati, di attività sportiva di base e di attività motoria in genere, purché svolta, all’aperto, senza assembramenti, nel rispetto della prescrizione che vieta l’uso di spogliatoi interni a detti circoli ed in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art.1, comma 9, lettera f, seconda parte);
  • è sospeso lo svolgimento degli sport di contatto ad eccezione degli eventi e delle competizioni sportive, di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale dal CONI o dal CIP. Sempre con riferimento agli sport di contatto sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale (art.1, comma 9, lettera g).

Con riferimento agli spostamenti degli atleti per lo svolgimento di competizioni od allenamenti, occorre rilevare che nei territori caratterizzati da uno scenario di elevata gravità (aree arancioni) sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici o vietati, verso comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività od usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Sono altresì vietati gli spostamenti verso altre regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (art. 2, comma 4, lettere a e b).

In ragione di quanto sopra, si ritiene che siano consentiti gli spostamenti anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione dell’atleta per svolgere all’aperto attività sportiva di base presso un circolo sportivo. Inoltre, è consentito spostarsi sia in un altro comune, sia in un’altra regione, per partecipare a competizioni di livello agonistico e di preminente interesse nazionale ovvero per svolgere allenamenti finalizzati alle suddette competizioni. Si precisa che per giustificare tutti i suddetti spostamenti occorrerà presentare l’autodichiarazione ex art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Quindi in zona arancione è vero che gli spostamenti sono vietati, in linea generale, tra Comuni diversi anche interni ad una stessa Regione, ma tra le motivazioni valide eccettuative che consentono di spostarsi tra Comuni diversi, nel Dpcm 3 dicembre [Art. 2 comma 4 lettera b)] si legge anche «per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili» nel proprio Comune.

Che significa questo? Proprio questo è il punto di snodo della normativa attuale.

 Banalmente che essendo il tennis un’attività sportiva praticabile ad oggi secondo le norme, cioè un’attività non sospesa, qualora il vostro Comune non avesse un campo da tennis, cioè fosse non disponibile nel vostro Comune, vi è perfettamente consentito spostarvi in un altro Comune, il più vicino a voi, dove ci sia modo di svolgere l’attività sportiva del tennis. A tal riguardo la Faq ufficiale aggiornata dal governo e valida per la zona arancione recita come segue: È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? Questa è la risposta fornita:

«È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva in quella località qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis)».

Non ci si ferma qui però, poiché andando finalmente al sodo, il governo ha chiarito in modo esplicito che anche fare una corsa, oppure una biciclettata sportiva può legittimamente implicare l’uscita dal proprio Comune, quindi lo spostamento tra differenti Comuni anche se si parte da un luogo in zona arancione. La medesima nuova Faq aggiornata del governo, infatti, prosegue chiarendo bene come stanno le cose per la zona arancione. All’esplicita domanda, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?, il governo risponde così:

«Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza».

Questo, traducendo, significa che anche in zona arancione se siete appassionati di bicicletta vi è consentito inforcare i pedali e da Verona attraversare anche più confini comunali, raggiungendo Peschiera del Garda, poi Lazise, Bardolino e via di seguito, quindi facendo ritorno nel vostro Comune di partenza. La cosa importante è che il vostro spostamento in bici resti «funzionale unicamente all’attività sportiva stessa» e che il Comune di partenza e di arrivo sia il medesimo. In breve, potete transitare anche in altri Comuni rispetto al vostro, senza però nel mentre dello spostamento compiere altre attività rispetto a quella sportiva in forma individuale. Stessa cosa dicasi per la corsa, ragion per cui l’assessore Giulio Gallera era legittimato a fare la sua personale maratona lo scorso 6 dicembre anche attraverso differenti Comuni della zona arancione.

 

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